L’INPS ha emanato la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, con la quale fornisce nuove istruzioni per la fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto.

Le donne che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere il congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi “esclusivamente dopo il parto” potranno fare domanda all’Inps prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto.

La gestante può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, se un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La circolare contiene, inoltre, esempi esplicativi circa i riferimenti temporali da rispettare e la durata del congedo di maternità. Nella stessa circolare vengono forniti anche chiarimenti in merito alle attestazioni che dovranno essere prodotte dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza e le istruzioni in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta.

Come presentare la domanda

L’Inps dettaglia nella circolare le modalità di presentazione della domanda. “La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione”. La domanda, si spiega ancora  “deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità) ed esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo), tramite Patronato oppure tramite Contact center”.