Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 novembre 2019 è stato previsto un rifinanziamento per gli incentivi all’assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica.
Detto incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.
Ai datori di lavoro è concesso su domanda un incentivo per un periodo di 36 mesi secondo le seguenti misure:
– 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, avviato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
– nella misura del 35% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, avviato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% .
Il citato incentivo è altresì concesso dall’INPS, sempre su domanda, nella misura del 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
Come fare domanda
Il primo passaggio da effettuare è la presentazione della domanda attraverso lo specifico modulo di istanza “151-2015” disponibile nel Portale delle Agevolazioni, ex DiResCo.
Il datore di lavoro deve inserire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
- la tipologia di disabilità;
- la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
- l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.
Entro i cinque giorni successivi l’INPS comunica la disponibilità dei fondi.
Entro sette giorni dalla comunicazione dell’INPS il datore di lavoro deve perfezionare il contratto e, in seguito, ricevere le quote mensili attraverso il conguaglio nelle denunce contributive.
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