Arriva dall’ INPS la circolare n. 77 del 27 giugno 2020, con cui prende corpo l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, applicabile per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione.
L’incentivo, che non costituisce aiuto di Stato, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, lavoratori che percepiscono assegno di ricollocazione.
La sua durata è pari massimo a 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato e a 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.
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