L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, chiarisce che per tutti i crediti gestiti dal sostituto d’imposta va utilizzato esclusivamente il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria.

Infatti l’articolo 3, comma 2, del Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, ha modificato l’articolo 37, comma 49 bis, del Dl 223/2006, inserendo anche i crediti del sostituto tra quelli per fruire dei quali le aziende devono utilizzare i servizi telematici F24 web o F24 on line.

In pratica viene esteso ai crediti del sostituto d’imposta l’obbligo di presentazione dell’F24 tramite il canale Entratel o Fisconline. Secondo un’interpretazione estensiva dell’Agenzia delle Entrate tra tali crediti rientrano anche il Bonus Renzi, i crediti da conguaglio di fine anno o di fine rapporto e quelli legati ai conguagli 730. Ad essi si aggiungono inoltre i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione ed i crediti derivanti dal modello 770.

All’interno della risoluzione in questione, l’Agenzia delle Entrate elenca presenta tutti i codici tributo dei crediti per i quali vige l’obbligo dell’ F24 telematico, aggiungendo quelli relativi ai crediti propri del sostituto d’imposta.

Non viene invece chiarita la decorrenza del nuovo obbligo, decorrenza che – in base all’articolo 3, comma 3, del Collegato fiscale – era fissata al 27 ottobre 2019 ma che, considerando il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per consentire l’adeguamento ai nuovi adempimenti, si ritiene in vigore dallo scorso 27 dicembre.

Inutile dire che i nuovi obblighi introdotti hanno un impatto notevole sull’operatività dei sostituti, in quanto tutti (comprese le piccole aziende), dovranno dotarsi dell’apposita funzionalità FISCONLINE oppure delegare l’adempimento di trasmissione dei modelli F24 a un intermediario abilitato.