L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 82454 del 29 marzo 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto (articolo 1, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021) ai titolari di partita IVA.

In particolare, l’ AdE, modificando un proprio parere espresso nel provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo. Le modifiche non incidono sulle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 23 marzo 2021.

Fonte: Agenzia delle Entrate