L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 luglio 2021, definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

beneficiari vengono individuati nei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, negli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma anche nelle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Oltre che per la sanificazione, il tax credit è fruibile anche per l’acquisto dei dispositivi come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.

Per questo tipo di spese i beneficiari dovranno conservare la documentazione attestante la conformità dei beni alla normativa europea.