Con la risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sospensione, disposta dal comma 1 dell’articolo 61 del decreto “Cura Italia”, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef, come espressamente stabilito nell’articolo 62 dello stesso Dl.

Nell’ipotesi in cui i sostituti d’imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, intendendo nelle misure fiscali una generica e generale interruzione,  non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, solo a seguito dei presenti chiarimenti, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.

In particolare, spiega l’Agenzia, la disposizione contenuta nell’articolo 61 ha disciplinato per i soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19 (coloro che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nelle attività culturali e negli eventi, nei trasporti, nell’assistenza, eccetera),  la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta scadenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché dei contributi e dei premi, già disposta dall’articolo 8 del precedente decreto legge non convertito, il n. 9/2020, definendo con maggior esattezza il perimetro dei versamenti sospesi. Nel dettaglio:

  • ha soppresso il riferimento all’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, stabilendo che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con esclusione quindi delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
  • ha previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’Iva
  • ha esteso la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori ben individuati.

L’articolo 62, comma 2, dello stesso Dl n. 18/2020, diversamente, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi da autoliquidazione che scadevano tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, richiama le ritenute alla fonte e le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale” operate da tali soggetti in qualità di sostituti d’impostaNell’articolo 61 il legislatore non ha esteso la sospensione alle trattenute, espressamente previste, invece, nel successivo articolo 62.

Dalla lettura normativa tratteggiata, l’Agenzia ritiene, dunque, che le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali non sono ricomprese tra i versamenti sospesi indicati all’articolo 61, né emerge alcun riferimento in tal senso nella relazione tecnica e illustrativa allo stesso Dl.