L’Assegno di ricollocazione (AdR) è uno strumento di politica attiva destinato al beneficiario del RdC. Non si tratta di soldi dati al beneficiario in aggiunta al reddito di cittadinanza, ma di servizi di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro  i cui costi sono coperti appunto dall’assegno di ricollocazione. Chiunque beneficia del reddito di cittadinanza, dunque, dopo aver stipulato con il Centro per l’Impiego il  Patto per il Lavoro  diventa titolare dell’Assegno di ricollocazione.

L’ANPAL assegna l’AdR al beneficiario  direttamente, se non riceve comunicazioni dal  Centro per l’Impiego, o su indicazione di quest’ultimo e l’ANPAL stessa provvede a comunicare l’attribuzione dell’AdR alla persona interessata con un messaggio telefonico o una mail.

Dal momento in cui riceve l’AdR la persona interessata deve scegliere, entro 30 giorni, un operatore presso il quale utilizzare il voucher e ricevere i servizi di ricerca attiva e di accompagnamento al lavoro ad esso collegati. L’elenco degli operatori abilitati (Centri per l’impiego o Agenzie private accreditate) è disponibile per la consultazione e per la scelta sui siti istituzionali indicati dall’ANPAL. La scelta potrà anche essere effettuata con il supporto di un operatore del CPI o di un Istituto di Patronato convenzionato.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha durata di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, qualora residui parte dell’importo assegnato. Il servizio si intende chiuso quando siano decorsi 180 giorni dall’inizio, senza che sia intervenuta una proroga. Il servizio è chiuso quando, a seguito di sospensione, il destinatario rimanga occupato per più di 180 giorni.

L’esito positivo della ricollocazione è supportato anche da un pacchetto di misure che incentivano l’assunzione o l’autoimpiego del beneficiario del reddito di cittadinanza.