Importanti novità in materia di appalti sono state introdotte con l’art. 4 del DL 124/2019 che ha modificato il decreto legislativo n. 241/1997 con l’inserimento dell’art. 17-bis.
Con la Risoluzione n. 108 del 23/12/2019 e la Risoluzione n 109 del 24/12/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le primissime indicazioni (peraltro non esaustive) sui nuovi adempimenti in materia di responsabilità solidale negli appalti.
Questa la novità più importante: i committenti che affidano il compimento di una o più opere/servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,00 a un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria la copia dei versamenti F24 relativi al versamento delle ritenute operate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.
Il versamento di tali ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente senza possibilità di compensazione.
Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, quest’ultimo è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o subappaltatrice copia delle deleghe di pagamento che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.
Unitamente alla copia dei versamenti F24, l’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tenuta a produrre un elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato.
La responsabilità solidale in materia fiscale in relazione ad appalti e subappalti troverà applicazione con riferimento alle ritenute operate nel mese di gennaio 2020 e quindi relativamente ai versamenti da effettuare entro il 17 febbraio 2020 (il 16 è domenica) anche con riguardo a contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1°gennaio 2020.
Restano da chiarire ancora molti aspetti spinosi della nuova disposizione: il perimetro di applicazione del nuovo obbligo, il tipo di verifica posto a carico del committente e il ruolo della certificazione che dovrà fornire l’Agenzia delle Entrate a quei soggetti ritenuti potenzialmente regolari e che non saranno interessati all’effettuazione degli obblighi previsti dall’articolo 4.
Si prevede, infatti, l’introduzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una sorta di Durc fiscale che consentirà ad appaltatori, affidatari, subappaltatori e committenti di evitare tutti gli adempimenti sopra riportati.
Saranno interessati alla certificazione i soggetti con una particolare solidità (almeno tre anni di attività, in regola con gli obblighi dichiarativi e di una certa consistenza quantitativa) che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione superiori a 50.000 euro.
Non resta che attendere un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate che faccia chiarezza sui nuovi oneri posti a carico delle imprese.
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