Nella circolare 31 del 25 febbraio 2020 l’Inps ha comunicato gli importi aggiornati  di due prestazioni sociali : Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.

Assegni familiari dei comuni: a chi spetta

L’assegno per il nucleo familiare dei Comuni è un assegno, concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’INPS. Esso è rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minorenni e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Si tratta di un assegno alternativo all’ANF destinato ai lavoratori dipendenti, in quanto non è richiesto lo status di lavoratore come requisito, ma il possesso di requisiti legati all’ISEE e al nucleo familiare.

La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali. Pertanto non è assoggettato all’IRPEF, ad esempio. Per averne diritto è necessario possedere un ISEE, per l’anno 2020, non superiore a 8.788,99 euro.

L’assegno è erogato per 13 mensilità ed ha un valore mensile pari a 145,14 euro

Assegno di maternità dei comuni

L’assegno di maternità dei comuni o anche detto “assegno di maternità di base” è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001. Per ottenere la prestazione è necessario presentare domanda negli uffici del Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60.

Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è pari a euro 17.416,66.