Per l’anno 2020 il Governo ha messo a disposizione delle imprese e dei professionisti una serie di incentivi di natura contributiva, per favorire l’assunzione di soggetti inoccupati o disoccupati, con rapporti di lavoro subordinato, principalmente, a tempo indeterminato. Alcuni di essi sono strutturali, cioè non hanno una scadenza predefinita, mentre altri sono “a tempo”. Esistono alcune condizioni preliminari che devono essere in possesso del datore di lavoro per la loro fruizione. In particolare, il datore di lavoro deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e deve rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicati in azienda: CCNL ed eventuali accordi territoriali e/o aziendali. L’impresa deve, inoltre, applicare le condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi e di compatibilità con il mercato interno.

Under 35

Il Bonus Under 35 è sicuramente l’incentivo più interessante, in primis perché non soggiace al limite del de minimis, non essendo considerato un aiuto di Stato e poi perché permette una decontribuzione consistente per i tre anni successivi all’assunzione.

I datori di lavoro interessati sono esclusivamente quelli privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.). Può essere richiesto qualora si assuma, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tutele crescenti (no con contratto di apprendistato), un giovane di età inferiore a 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni).
Dal 2021 il bonus è fruibile soltanto qualora il giovane assunto sia un “under 30”.
L’incentivo vige anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto (in questo caso il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione del rapporto di lavoro).
Un ulteriore requisito soggettivo, in capo al giovane, è rappresentato dal fatto che non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Una volta effettuata l’assunzione (o la trasformazione), l’agevolazione rappresenta una riduzione, per i successivi 36 mesi del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).

Apprendistato professionalizzante

Una “costola” dell’incentivo under 35 riguarda i lavoratori che vengono assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Infatti, in caso di assunzione con questa tipologia contrattuale, il datore di lavoro ha diritto ad un esonero contributivo, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
In questo specifico caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato).

Bonus Sud

Per il solo anno 2020 viene previsto un esonero contributivo, in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche con rapporto di Apprendistato professionalizzante o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato), di lavoratori in una unità operativa dell’impresa privata presente in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’eventuale spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, porterà alla fine dell’agevolazione a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Il bonus è pari all’esonero, per un anno, del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile).
Per quanto riguarda i lavoratori assumibili con il bonus Sud, si tratta di soggetti disoccupati (ai sensi dell’art.19 del d.l.vo n. 150/2015) senza alcun limite di età. Per i lavoratori che hanno un’età superiore ai 34 anni di età (intesi come 34 anni e 364 giorni), per accedere al beneficio, deve risultare che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Inoltre, il lavoratore, indipendentemente dall’età, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.

Apprendistato di 1° livello

Nelle imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9, le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (previsto dall’articolo 43, del decreto legislativo 81/2015), di giovani che hanno una età compresa tra i 15 e i 25 anni, viene riconosciuto uno sgravio contributivo previdenziale del 100%, nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Ex studenti

La Legge 205/2017 prevede un esonero contributivo totale per un periodo di 36 mesi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
  •  studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste;
  •  studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica di 1° livello o periodi di apprendistato in alta formazione per la qualifica di 3° livello.

Donne disoccupate

In caso di assunzione di donne, il datore di lavoro può fruire di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a proprio carico, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:
  •  12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
  •  18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  •  18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato
Perché si realizzi l’esonero contributivo, la donna deve avere una delle seguenti caratteristiche:
– priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
– se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
– con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
ovvero
‒ priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;
ovvero
‒ disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.
L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Over 50

In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:
  •  12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
  •  18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  •  18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Lavoratori in NASpI

In caso di assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore in godimento dell’indennità NASpI, il datore di lavoro privato usufruisce di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.
L’incentivo non spetta qualora il lavoratore venga riassunto dallo stesso datore di lavoro nei 6 mesi successivi al licenziamento. La regola vige anche qualora il datore di lavoro sia collegato o controllato dall’azienda che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.

Lavoratori in CIGS

In caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi), il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo contributivo consistente nella riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi.
In particolare, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari:
– all’11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti;
– al 3,11% per il primo anno e al 4,61% per il secondo anno, in caso di aziende che occupano fino a 9 dipendenti;
Nulla cambia per quanto riguarda la contribuzione a carico del dipendente (9,19%).
Inoltre, al datore di lavoro è riconosciuto, sotto forma di conguaglio contributivo, un beneficio economico pari al 50% dell’indennità residua (ridotta di 3 mesi) per un periodo non superiore a:
– 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
– 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.

Disabili

I datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva.
La misura e la durata del beneficio variano in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti.
· disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%  70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
· disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%: 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
· disabili intellettivi e psichici che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per · 60 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato ovvero per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l’assunzione è a tempo determinato.
Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro da instaurare per ricevere l’incentivo:
· assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche parziale) per le categorie di lavoratori su elencate;
· assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi;
· rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
· rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
· assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.
L’incentivo contributivo è condizionato, oltre che alla regolarità contributiva e contrattuale del datore di lavoro, al fatto che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.