Con la circolare 153 del 22 dicembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni per beneficiare del contributo massimo di 1.000 euro per i periodi della chiusura delle attività scolastiche nelle zone rosse.

La misura messa a punto dal decreto Ristori bis, che è confluito nella legge di conversione del decreto Ristori, prevede l’agevolazione per le regioni che sono state inserite in zona rossa dalle varie ordinanze del Ministero della Salute.

Nello specifico il graduale inserimento ha seguito la seguente tabella di marcia:

  • 4 novembre: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;
  • 10 novembre: Provincia autonoma di Bolzano;
  • 13 novembre: Campania e Toscana;
  • 20 novembre: Abruzzo.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.

Bonus baby sitter: le categorie di lavoratori interessati dal bonus

Possono fare domanda per il bonus baby sitter i genitori iscritti alla Gestione separata, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Tali soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Sono esclusi dalla misura in argomento i genitori lavoratori dipendenti, in quanto destinatari del congedo straordinario previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 149/2020, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado nelle c.d. zone rosse.

L’importo spettante per il bonus ammonta al limite massimo complessivo di € 1.000,00.

La misura può essere erogata alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa resa dal genitore richiedente e dall’altro genitore al momento della domanda non sia svolta al 100% in modalità agile.

Tale circostanza dovrà essere dichiarata dal genitore richiedente il bonus nel modello di domanda anche con riferimento all’altro genitore e dovrà essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro o del committente che attesti che l’attività lavorativa non è svolta interamente in modalità agile.

In via ulteriore, la spettanza del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario etc.) o cessazione dell’attività lavorativa (NASpI) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tali requisiti dovranno essere autodichiarati nel modello di domanda e saranno verificati nella fase di istruttoria della domanda dalla Struttura territoriale competente, che dovrà valutarne la sussistenza al momento della domanda ovvero alla data in cui esegue l’istruttoria se la domanda è precedente.

Verifica della frequenza del minore di una scuola secondaria di primo grado

L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020 stabilisce che il bonus in questione può essere erogato in considerazione della chiusura delle scuole secondarie di primo grado nelle c.d. zone rosse.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera s), e dell’articolo 3, comma 4, lettera f), del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, nelle predette regioni individuate come ad alto rischio, è stato infatti stabilito che a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe, lo svolgimento della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, avviene in presenza, mentre le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente in modalità a distanza (DAD).
Conseguentemente, il bonus per servizi di baby-sitting è erogabile esclusivamente in favore degli alunni delle classi seconda e terza media per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda.
Al riguardo, la frequenza di una delle classi della scuola secondaria di primo grado sopra indicate, sarà verificata sulla base dell’attestato di frequenza della scuola stessa all’uopo rilasciato dal dirigente scolastico, il quale dovrà essere allegato alla domanda di bonus nell’apposita procedura telematica.

Bonus baby sitter: come viene erogato

Il bonus per servizi di baby sitting viene erogato attraverso il Libretto Famiglia previsto dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il genitore e il prestatore devono, per prima cosa, registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali che si trova sul sito dell’INPS.

Dopo l’erogazione del bonus si dovrà rendicontare le prestazioni con le modalità previste nella circolare numero 44 del 2020 e nel messaggio numero 2350 dello stesso anno.