L’INPS ha emanato il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, con il quale comunica che è possibile presentare la domanda per i nuovi bonus per i servizi di baby sittingper l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

Bonus per servizi di baby-sitting

Possono accedere al bonus:

  • coloro che non hanno presentato la domanda per il bonus baby sitting con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro;
  • coloro che hanno già fruito del bonus per i servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro; in questo caso verrà erogata una integrazione per i restanti 600 euro.

L’INPS ricorda che la prestazione è incompatibile con il congedo parentale straordinario e non può essere fruita per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido.

I destinatari

Possono fare domanda per il Bonus baby-sitter:

  1. i genitori di figli di età non superiore a 12 anni dipendenti del settore privato, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, gli autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. Per questi l’indennità ha un importo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare. Si può utilizzare per prestazioni di baby-sitting nel periodo 5 marzo 2020-31 luglio 2020;
  2. i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato che appartengono alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari. I membri del personale del comparto sicurezzadifesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In questi due casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo di 2.000 euro per nucleo familiare.

L’erogazione

Libretto Famiglia

Il bonus per servizi di baby-sitter è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia. Un libretto nominativo prepagato composto da “titoli di pagamento”, il cui valore nominale è fissato in 10 euro lordi per ora lavorativa. Per poterne usufruire è necessario che il genitore beneficiario e la baby-sitter si registrino sulla piattaforma delle prestazioni occasionali

Iscrizione ai centri estivi

L’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di utilizzare una parte o tutto l’importo del bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Contestualmente alla domanda per il Bonus, il genitore dovrà allegare la documentazione comprovante l’iscrizione a centri e/o strutture, indicando anche i periodi di iscrizione del minore, che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Ancora, il genitore dovrà dichiarare anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Come specificato nel messaggio INPS, nella procedura andranno inoltre segnalate la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) della struttura che ospita il minore. L’erogazione, in tal caso, avviene mediante accredito dell’importo – su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste – secondo la scelta selezionata dal richiedente al momento della domanda.