A seguito della fuorviante fake news di una importante organizzazione sindacale dei lavoratori circolante in rete, relativa ad un presunto nuovo bonus Irpef spettante a dipendenti e pensionati nelle buste paga di agosto e settembre, la Fondazione Studi, con apposito Comunicato stampa del 3 settembre 2021, ha chiarito che trattasi di una comunicazione fuorviante e assolutamente inopportuna e che nessun nuovo bonus Irpef sarà erogato con le buste paga di agosto e settembre.
Di seguito il testo del comunicato:
Nessun nuovo bonus Irpef con le buste paga di agosto. Non essendo cambiate le regole per la fruizione delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente e del bonus rispetto al passato, i compensi per dipendenti e pensionati nella busta di agosto e settembre non potranno essere più cospicui del previsto. A precisarlo Fondazione Studi Consulenti del Lavoro a valle della comunicazione da parte di un’importante organizzazione sindacale rispetto a una “bella sorpresa” legata al “bonus Irpef di quest’anno”. Una fake news che, grazie alla viralità dei social, sta circolando in rete. L’erogazione delle detrazioni fiscali avviene infatti di regola durante l’anno con le buste paga mensili e il datore di lavoro è obbligato ad effettuarle: nessun rimborso Irpef è previsto nel mese di agosto dell’anno successivo a quello di maturazione. Eventualmente il rimborso potrebbe derivare da un modello 730 presentato dal lavoratore, ma in tal caso riguarderebbe un conguaglio tra quanto calcolato durante l’anno e quanto effettivamente spettante a fine anno. “Ad aumentare la confusione ‒ si legge nel comunicato stampa ‒ l’attribuzione della paternità di questo rimborso, che sarebbe frutto di un fantomaticobonus Draghi, evidentemente inesistente, visto che l’esecutivo in carica dal mese di febbraio scorso non ha introdotto alcun bonus Irpef né, tantomeno, effettuato interventi sulle detrazioni di lavoro dipendente”.
«Una comunicazione fuorviante assolutamente inopportuna – afferma Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi Cdl – visto l’effetto sulla platea dei destinatari e della difficoltà economica in cui versa una larghissima parte della popolazione».
Gli importi di cui si parla nell’informativa sono dettati semplicemente dalle detrazioni fiscali e di lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n.
917 del 1986). A questo punto, è opportuno ricordare che, da decenni (la riforma tributaria è del 1973), le detrazioni fiscali di lavoro dipendente vengono direttamente calcolate dal datore di lavoro nelle buste paga mensili, per cui nessun rimborso Irpef è previsto nel mese di agosto dell’anno successivo a quello di maturazione. L’ipotesi di un rimborso, peraltro d’importo limitato e sicuramente non nella misura interamente spettante, potrebbe derivare da un Modello 730 presentato dal lavoratore, ma in tal caso riguarderebbe un conguaglio tra quanto calcolato durante l’anno e quanto effettivamente spettante a fine anno; peraltro, talvolta anche la restituzione a favore dell’erario di importi goduti in misura superiore a quanto spettante. Si tratta tuttavia di casi limitati in quanto, se il lavoratore ha avuto nell’anno un solo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, è quest’ultimo che con la busta paga di dicembre o al massimo entro il mese di febbraio dell’anno successivo, deve procedere alle operazioni di conguaglio, così come previsto dalla legge (art. 23 del D.P.R. n. 600/1973). Si ribadisce quindi che, contrariamente a quanto affermato nell’informativa sindacale e poi ripreso da alcuni organi di stampa, non è previsto nessun accumulo nella busta paga di agosto in quanto si tratta di detrazioni fiscali già riconosciute dal datore di lavoro e godute precedentemente dal lavoratore.
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