Pronte le indicazioni dell’ Agenzia Entrate sul Bonus Natale, l’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Con la circolare n. 19/E del 16 ottobre, l’ Agenzia delle Entrate spiega a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre.

A chi spetta il bonus Natale

Il Bonus Natale spetterà, su domanda, a tutti i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a domicilio), indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, che soddisfano i seguenti specifici requisiti:

  • oggettivi:
    • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro
    • capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti e
  •  soggettivi:
    • presenza del coniuge e di almeno un figlio fiscalmente a carico
    • in alternativa almeno un figlio fiscalmente a carico nel caso di nucleo familiare monogenitoriale. Tale circostanza si verifica qualora, alternativamente,
      • l’altro genitore è deceduto
      • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio
      • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus)

Come richiedere il contributo

Il riconoscimento del Bonus Natale sarà subordinato alla espressa richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro, dichiarando la sussistenza congiunta dei requisiti (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) reddituali e familiari e indicando per iscritto di avervi diritto nonché il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo cosiddetto monogenitoriale.

Laddove, nel corso dell’anno 2024, il lavoratore avesse avuto 2 o più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro, la richiesta andrà presentata al datore di lavoro che materialmente erogherà il bonus con la tredicesima mensilità allegando, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore avesse più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità sarà erogata dal datore di lavoro individuato dal lavoratore.

Qualora il lavoratore, pur avendo diritto, non abbia ricevuto il bonus (ad esempio: i lavoratori domestici o i lavoratori che, non essendo certi di possedere i requisiti richiesti dalla norma, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro), potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. In sede di dichiarazione dei redditi, potrà essere riconosciuto il bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 (ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell’istituzione del Bonus Natale).

Adempimenti del datore di lavoro

A seguito della richiesta del lavoratore, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà l’indennità una tantum spettante unitamente alla tredicesima mensilità.

Il credito scaturito dalle somme erogate al lavoratore sarà recuperato sotto forma di crediti da utilizzare in compensazione nel Modello F24 con il codice tributo che verrà istituito dall’ Agenzia delle Entrate.

Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, dovrà sempre verificare la spettanza della stessa e qualora non spettante, provvederà al recupero del relativo importo già erogato.

Infine, si precisa che il Bonus Natale non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’IRPEF.