Fra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2020 troviamo una importante variazione agli importi esclusi dalla tassazione relativamente ai buoni pasto.
Partiamo col dire che i ticket pasto sono una delle modalità con cui il datore di lavoro può riconoscere servizi di ristoro ai propri dipendenti in sostituzione della mensa aziendale. Consistono in documenti cartacei o elettronici che danno al lavoratore il diritto di ottenere, in esercizi convenzionati, la somministrazione di alimenti, bevande e prodotti alimentari pronti per il consumo per un importo pari al valore del buono medesimo.
Oltre a dover sottostare a precise regole di utilizzo, la normativa prevede che i ticket godono di una tassazione di favore, con la previsione di una soglia giornaliera esclusa da contributi e tasse, con evidenti benefici per dipendenti e aziende.
Chi ha diritto ai buoni pasto
La normativa sui buoni pasto è cambiata con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017. Questi possono essere dati ad oggi a:
- Lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario giornaliero non preveda una pausa per il pasto;
- Chi ha instaurato con il committente un rapporto di collaborazione (esempio co.co.co.).
Le aziende comunque non sono obbligate ad erogarli, a meno che questi non siano espressamente previsti nei contratti collettivi o nella contrattazione di secondo livello o individuale. I ticket ristorante rientrano pertanto nella categoria dei cosiddetti fringe benefit concessi dal datore di lavoro.
Importi buoni pasto: novità Legge di Bilancio 2020
L’art. 1 comma 677 della legge di bilancio 2020 modifica i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto, rendendo in sostanza più conveniente l’utilizzo di quelli in formato elettronico.
In particolare, viene completamente sostituita la lettera c) dell’art. 51 comma 2 del TUIR, che, nella sua nuova formulazione, dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
Con particolare riferimento al secondo periodo, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (vale a dire i buoni pasto) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di:
– 4 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro);
– aumentato a 8 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7 euro).
Buoni pasto 2020: altre forme di somministrazione di vitto
La Legge n. 160/2019 non modifica nulla rispetto alle altre forme di somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro:
- restano escluse da contributi e IRPEF le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- esclusa la tassazione anche per le mense organizzate direttamente dall’azienda o gestite da terzi;
- esclusa la tassazione fino a 5,29 euro al giorno per le indennità sostitutive della mensa corrisposte in busta paga ai lavoratori dei cantieri edili, di altre strutture lavorative temporanee o unità produttive collocate in zone dove manchino servizi di ristorazione.
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