Il cd. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), così come modificato dalla legge di conversione (L. 91/2022) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15.07.2022, è intervenuta in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, apportando alcune rilevanti novità.
Un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Aiuti ha previsto infatti il raddoppio del limite di debito al di sotto del quale non occorre dimostrare la difficoltà del debitore per chiedere la rateizzazione a 72 rate, che passa da 60 a 120mila euro.
Altra novità rilevante concerne il calcolo dell’importo a debito pari a 120mila euro. La novella ha modificato il primo periodo del comma 1 del citato articolo 19 aggiungendo dopo le parole “difficoltà, concede” le seguenti: “per ciascuna richiesta”.
Ne deriva che non bisogna considerare più l’intero debito pendente con l’agente della riscossione, eventualmente cumulando tra loro gli importi di più cartelle, ma si deve avere riguardo alla singola cartella, per la quale, se di importo non superiore a centoventimila euro, sarà possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.
La novella ha poi apportato modifiche anche in tema di decadenza dal beneficio della rateazione. Infatti è previsto che gli effetti della decadenza si verificheranno con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, e non più di cinque come precedentemente stabilito.
A differenza della disciplina previgente, però, la novella ha introdotto un’ulteriore modifica (in questo caso sfavorevole per il contribuente), secondo cui il medesimo carico non può essere nuovamente rateizzato. Si rammenta che in passato, invece, il carico poteva essere nuovamente rateizzato qualora il contribuente avesse integralmente saldato le rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.
Tale novità non esclude che il contribuente possa ottenere la rateizzazione di un carico diverso da quello interessato dalla decadenza.
Infatti è stato precisato che, qualora si abbia la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, al debitore non è preclusa la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Quali sono le cartelle esattoriali coinvolte
L’articolo 15-bis del Decreto Aiuti prevede che le nuove disposizioni si applichino “esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.
Solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione quindi la norma inizierà la sua efficacia, ovvero a partire dal 16 luglio 2022. Questo vuol dire che, in caso di decadenza dai piani di rateazione la cui richiesta è stata effettuata entro tale data, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate, secondo quanto previsto dalla norma precedente.
Al nuovo piano di dilazione, però, si applicheranno le nuove disposizioni. Questo vuol dire che aumenta il numero di rate non pagate dopo le quali si decade, ma quando sarà intervenuta la decadenza non sarà più possibile richiedere una nuova dilazione.
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