L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, fornisce alcuni chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto, di cui all’ articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ricordiamo che l’agevolazione, introdotta dal decreto “Rilancio”, spetta esclusivamente agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita Iva con ricavi e/o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per un ammontare determinato applicando una specifica percentuale a un importo calcolato, quando il soggetto riscontra che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 di quello registrato nello stesso mese 2019.

Contributo ad ampio raggio – Tra i chiarimenti forniti con la circolare, l’Agenzia specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto «è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti». E ancora, prosegue la circolare, tra i beneficiari del contributo possono rientrare «anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014». Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate – Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’ area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Come si calcola il contributo   Calcolare l’ammontare del contributo non è difficile.  Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400 mila euro
  • 15%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’ Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.