Nuovo DPCM Coronavirus, valido da oggi 10 marzo: il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato ieri il Dpcm con nuove misure per il contenimento e il contrasto del Covid-19 in Italia. Il provvedimento estende le misure dell’art 1 del  testo decreto 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.

I provvedimenti previsti dal decreto sono in vigore  fino al 3 aprile 2020.

Bisognerà, il più possibile, restare a casa. Si potrà uscire per:

  • comprovate esigenze lavorative (no a trasferte, distacchi e visite a clienti. Utilizzare, il più possibile, le nuove tecnologie per effettuare riunioni da remoto)
  • situazioni di necessità (esempio: per fare la spesa alimentare, possibilmente in prossimità del domicilio)
  • spostamenti per motivi di salute

Riguardo gli spostamenti di persone il Governo ha chiarito che non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo può fare. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità. A questo proposito è stata diffusa una direttiva del Ministero dell’Interno dove si indica che lo spostamento in caso di necessità può essere attestato, in caso di controlli “mediante autodichiarazione resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”.

Salute e rispetto della quarantena
Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.

Sospesi nidi, scuole e Università
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.
Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche
E’ sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

Chiusi musei e biblioteche
Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18, un metro fra le persone
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività.
Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al
pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.

Chiusura medie e gradi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari)
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell’attività.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.

Sospese palestre, piscina, centri sportivi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Queste attività, alle quali si aggiungono i centri diurni, vengono sospese anche nelle altre province, sulla base dell’ordinanza del presidente Bonaccini.

Luoghi di culto. Sospese le cerimonie funebri
L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Competizioni ed eventi sportivi
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Salvo l’utilizzo degli impianti per l casi espressamente indicati nell’art.1 del Dcpm 9 marzo 2020. espressamente indicato nell’arti
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

Ricorso a ferie e congedo
Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.

Sospesi i concorsi
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Congedi sospesi
Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Riunioni in videocollegamento
Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.