E’ stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il Decreto noto con il nome di “Cura Italia”, che raccoglie tutte le misure economiche volte a sostenere l’Italia intera, dalle imprese ai dipendenti, passando per privati e società, a seguito dei danni ingenti prodotti dall’emergenza coronavirus.
Vediamo più nel dettaglio cosa contiene:
Rafforzati gli ammortizzatori sociali a seconda del settore di appartenenza:
· Le imprese industriali (edili, manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas ecc.) possono utilizzare la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e il DL chiarisce che, per l’emergenza “coronavirus”, le imprese non devono contribuire in alcun modo alla retribuzione dei dipendenti in CIGO. La prestazione è a carico dell’Inps in misura pari all’80% della retribuzione.
· Le imprese con più di 5 dipendenti, non ricomprese sopra, possono accedere al trattamento FIS (Fondo di Integrazione Salariale). Il predetto trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps nella misura pari all’80% della retribuzione.
· Le imprese non industriali escluse dalla cassa integrazione ordinaria e dai fondi di solidarietà (aziende al di sotto di 5 dipendenti) possono usufruire della Cassa Integrazione in deroga, finanziata dalla Regione. Le domande sono presentate alla Regione che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. La CIG in deroga verrà pagata direttamente dall’Inps ai lavoratori ammessi.
ATTENZIONE: deve trattarsi di lavoratori già in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020.
- I lavoratori autonomi, di cui al seguente schema, potranno ricevere, dopo l’approvazione dei decreti attuativi e delle modalità di presentazione della domanda da parte dell’INPS, un’indennità per il periodo di chiusura dell’attività
Tipologia rapporto di lavoro |
Tipologia sostegno a reddito |
Importo |
Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata, non pensionati e non iscritti ad altro ente di previdenza obbligatoria; Professionisti, iscritti alla gestione separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altro ente di previdenza; Titolari di attività d’impresa (P. IVA), iscritti alla gestione commercianti o artigiani dell’INPS (Art. 27), non titolari di pensione e non iscritti ad altro ente di previdenza (tranne la Gestione Separata Inps); |
Indennità mensile per il mese di marzo 2020 |
600 euro una tantum |
Per effetto della sospensione delle attività didattiche, i genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps e i genitori iscritti alla gestione commercianti/artigiani, per i figli under 12 (senza limiti di età per i figli con disabilità), hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% del reddito per un massimo di 15 giorni.
La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo straordinario è possibile scegliere il voucher per il baby sitting del valore di € 600,00 da utilizzare attraverso il libretto di famiglia.
È istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
· prevista la sospensione delle scadenze fiscali e contributive previste per alcune attività [quelle soggette all’obbligo di chiusura] e per le imprese che nel 2019 hanno fatturato meno di 2 milioni di euro (art. 62), fino al 31 maggio, mentre per tutti (art. 60) sono rinviate al 20 marzo le scadenze fiscali e contributive previste per lo scorso 16 marzo.
Informazioni utili per i lavoratori dipendenti
Chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi, infatti, il DL ha disciplinato che i permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile.
Inoltre, è previsto (all’articolo 63) un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio spetta a chiunque guadagni non più di 40mila euro l’anno ed è esentasse. Tale premio verrà rapportato ai giorni di lavoro in sede e verrà dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.
Per l’anno 2020 (dal 5 marzo) – a seguito della sospensione di tutte le attività scolastiche e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire di un congedo straordinario, per i figli di età non superiore ai 12 anni (senza limiti di età per i figli con disabilità), per il quale è riconosciuta un’ indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In pratica se l’altro genitore è disoccupato o casalingo o percettore di Naspi/Cig, non sarà possibile fruire del congedo.
In alternativa al congedo straordinario è possibile scegliere il voucher per il baby-sitting del valore di € 600,00 da utilizzare attraverso il libretto di famiglia. L’importo del voucher sale a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio, OSS) e delle forze dell’ordine.
È riconosciuto un indennizzo esentasse di 600 euro per il mese di marzo a:
· lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali licenziati o cessati tra il 1° gennaio 2019 ed il 18 marzo 2020 che non siano titolari di pensione e non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 18/03/2020;
· lavoratori agricoli (OTD) – non titolari di pensione – che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro
· lavoratori dello spettacolo – non titolari di pensione e non titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 18/03/2020 – che nel 2019 abbiano almeno 30 contributi giornalieri (da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro).
È prevista l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato.
In base all’art. 46 del decreto, non potranno essere intimati licenziamenti per motivi economici, né potranno essere avviate procedure di licenziamento collettivo, entro il termine di 60 giorni a partire dal 18/03/2020.
Maggiori informazioni seguiranno nei prossimi giorni a seguito di emanazioni di circolari, note e altri documenti di prassi da parte delle istituzioni e degli enti preposti.
Si ribadisce che, per la presentazione delle domande, occorre attendere le disposizioni operative.
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