Sospesi i versamenti del 16 novembre ma la sospensione non opera per tutti.

Lo prevede l’articolo 7 D.L. 149/2020 (c.d. Decreto Ristori bis) che ha  disposto la sospensione dei termini in scadenza il prossimo 16 novembre riferiti al versamento:

  • delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • delle addizionali regionali e comunali;
  • dell’Iva.

La sospensione è disposta a favore dei seguenti soggetti:

  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese, su tutto il territorio nazionale, per effetto del D.P.C.M. 03.11.2020 e compresi nell’allegato n. 1 (si pensi, ad esempio, alle palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri);
  • soggetti che svolgono le attività nelle cosiddette “zone arancioni” e “zone rosse”;
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’ allegato n. 2 al decreto, oppure esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.

La sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali è contenuta invece nell’art. 11 del decreto Ristori Bis ed opera nei confronti dei soggetti individuati dall’allegato n. 1 dello stesso decreto.

La sospensione, per espressa previsione legislativa, non opera nei confronti dei premi assicurativi Inail.

Nelle more è intervenuta anche  la consueta circolare Inps, la numero 128 del 12-11-2020, che detta le istruzioni operative che riguardano la sospensione disposta dal DL 149/2020. In particolare il documento di prassi ha precisato che, oltre ai contributi dovuti sul mese di competenza di ottobre 2020 (con scadenza del versamento entro il 16/11/2020), la sospensione:

  • opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa (dilazione ordinaria e dilazione breve);
  • non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita al rateizzo conseguente alla ripresa dei versamenti sospesi nel primo periodo di emergenza COVID-19.

Sospesi anche i versamenti contributivi scadenti il 16 novembre 2020 per i datori di lavoro privati che abbiano attività produttive o operative nelle cosiddette “zone rosse” operanti nei settori economici cui all’ allegato n. 2 del decreto.
La stessa circolare Inps n. 128 di ieri, 12.11.2020, chiarisce che le “zone rosse” e le “zone arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro
della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue:

  • zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di
    Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle “zone gialle”, “arancioni” e “rosse”, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.
I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal
beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in
unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.