E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
Il nuovo provvedimento
Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri dispone inoltre che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’ amministrazione competente.
Semplificazione delle procedure
Il decreto Rilancio ha altresì stabilito che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane (precedentemente riconosciuti dalle Regioni) siano autorizzati direttamente dall’ INPS. I datori di lavoro, destinatari degli ammortizzatori in deroga non devono più seguire gli iter autorizzativi previsti dalle diversificate regolamentazioni regionali, ma presenteranno richiesta di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.
Ulteriore proroga dei termini
Il decreto in esame introduce ulteriori proroghe in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, in particolare è spostato:
- dal 15 luglio al 15 agosto 2020 il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di Colf e braccianti agricoli; la proroga riguarda sia i lavoratori irregolarmente soggiornanti nel nostro paese che colori i quali si ritrovano ad avere un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato;
- dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza, la misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che si sono ritrovati in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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