L’INPS ha emanato il messaggio n. 1525 del 7 aprile 2020, con il quale fornisce le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del Decreto Legge 18/2020.

L’articolo 22, comma 1, del DL n. 18/2020, prevede che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

Considerato che il periodo di cassa integrazione in deroga è espresso in settimane, le Regioni, a cui compete la concessione della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite complessivo delle 9 o 13 settimane di concessione (si veda a tal proposito la circolare inps n. 58/2009).

Ad integrazione delle istruzioni già fornite con la circolare n. 47/2020, che si intendono integralmente richiamate, si comunica che sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l’invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga.
In particolare, sono già operative le procedure per l’invio dei provvedimenti di concessione, fino a 9 settimane, di cui all’ art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020, esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del c.d. “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, e dei provvedimenti di concessione di cui all’articolo 3 del D.I. n. 3/2020, che le sole Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono trasmettere fino a 13 settimane, sulla sopracitata piattaforma, e usando il medesimo “Flusso B”, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”.

Una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, nelle forme semplificate previste dalla normativa di riferimento, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste dal messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.

Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

Modulistica

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pdf INPS - Mess. n. 1525 del 07-04-2020 9 Aprile 2020 10:31 85 KB
pdf INPS Mess. n. 1508 del 06-04-2020 9 Aprile 2020 10:31 60 KB