L’INPS con messaggio n. 4254 del 13 novembre fornisce indicazioni per l’applicazione dell’esonero dei contributi previdenziali previsto dall’art. 3 del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto) destinato alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

La procedura prevede la necessità di inoltrare – prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende conguagliare l’esonero – una richiesta all’Istituto per l’attribuzione del codice autorizzazione 2Q “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020″  oltre ad autocertificare le seguenti condizioni:

  • ore di cassa integrazione fruite dal personale dipendente nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola INPS
  • retribuzione globale che sarebbe spettata al personale dipendente interessato per le ore di lavoro non prestate
  • contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione come in precedenza determinata
  • importo dell’esonero spettante.

L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’INPS precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

Si fa altresì presente che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva).