L’ordinanza n.41 firmata dal Presidente De Luca contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si prevede, tra l’altro, l’obbligo di utilizzo delle mascherine, attività motoria, disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale, disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio.

Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:

Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all’ Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020.

Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.

A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:

– di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’ arrivo, con divieto di contatti sociali;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria all’ aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti, nelle seguenti fasce orarie:

ore 6,30-8,30;  ore 19,00-22,00

E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio.

A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’ Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’ aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:

– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;

– autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR;

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).