L’articolo 23, decreto-legge 17 marzo 2020 ha previsto, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, delle misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In particolare, in alternativa al congedo parentale, dipendenti privati, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi possono fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 600 euro.
Il bonus baby-sitting viene riconosciuto, per un importo fino a 1.000 euro, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l’Istituto fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.
Chi può fare richiesta
I lavoratori ammessi al bonus – in base agli articoli 23 e 25 del decreto cura Italia – sono quelli del settore privato e alcuni comparti della Pubblica amministrazione. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps (ad esempio agli iscritti alle casse dei professionisti).
In caso di genitori separati, il contributo spetta a quello con il quale il figlio convive: sarà in questo caso necessario presentare un’autocertificazione.
Come si calcola il limite dei 12 anni
Il limite dei 12 anni d’età si calcola al 5 marzo 2020, il giorno in cui sono state chiuse le scuole. Quindi il bonus può essere riconosciuto se al 5 marzo il bambino non aveva ancora compiuto i 12 anni (non applicato in presenza di handicap grave).
Se ci sono più figli il bonus non aumenta
Nella circolare viene precisato che la misura del bonus è unica per famiglia: se ci sono due figli fino a 12 anni di età si possono presentare due domande da 300 euro l’una (o da 500 euro l’una nel caso dei lavoratori che possono arrivare fino a 1.000 euro).
Compilazione domanda
La domanda può essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
- Online su portale INPS al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
- Per telefono chiamando il contact center dal numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- Dal patronato attraverso i loro servizi gratuiti.
Come si utilizza il bonus
Per poter utilizzare il bonus è necessario avere il libretto famiglia: uno dei due genitori si deve registrare sulla piattaforma delle prestazioni occasionali dell’Inps.
Chi non ha ancora il libretto famiglia, può registrarsi nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Devono registrarsi sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali non soltanto gli utilizzatori (genitori) del bonus ma anche coloro che prestano i servizi (baby sitter). Fondamentale compilare correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni (fornendo anche l’IBAN).
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro 15 giorni solari dalla comunicazione di accoglimento della domanda, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, indirizzo mail o PEC).
A seguito di questo passaggio, si potrà visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concesso e utilizzarlo per pagare il servizio di baby sitting, dandone comunicazione. Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito sullo strumento di pagamento indicato all’atto della registrazione.
Pagamento
Al momento dell’inserimento della prestazione, si indica “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, come tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Le prestazioni vengono remunerate con titoli da 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo del bonus deve essere necessariamente a tale valore o suoi multipli (fino a un massimo di 600 0 di 1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
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