L’INPS, con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud), consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati.
Tale agevolazione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea.
Decontribuzione Sud, quanto spetta
Come detto in premessa, trattasi di uno sgravio contributivo parziale, in quanto è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti. Sono esclusi comunque dal computo i contributi dovuti all’INAIL.
L’incentivo riguarda i contratti di lavoro dipendente in corso e si applica nel periodo 1° ottobre-1° dicembre 2020. Nessuna conseguenza si determina sul piano pensionistico dei lavoratori in quanto resta ferma l’aliquota di computo ai fini delle prestazioni.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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