Con la pubblicazione della circolare n. 32 del 30 gennaio 2025 l’INPS ha reso operativa la “ Decontribuzione SUD PMI “. Confermata in extremis e con una nuova veste dalla Legge di bilancio 2025, l’ agevolazione promuove l’occupazione a tempo indeterminato nelle piccole e medie imprese delle Regioni Abruzzo , Molise , Campania , Basilicata , Sicilia , Puglia , Calabria e Sardegna.

L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato (esclusi agricoltura e lavoro domestico).

Datori di Lavoro Ammessi

L’agevolazione è destinata a micro, piccole e medie imprese (PMI) con sedi operative nel Mezzogiorno, definite secondo i criteri del Regolamento UE 2014/651, ossia:

  • Imprese con meno di 250 dipendenti.
  • Fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro e/o bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro.

Le imprese devono avere una sede operativa in una delle otto regioni del Mezzogiorno.

La misura rientra tra gli aiuti de minimis. Pertanto non sono ammessi i datori di lavoro che abbiano già ricevuto aiuti de minimis oltre il massimale di 300.000 euro nell’arco di tre anni.

Le imprese con sede legale fuori dalle regioni agevolate possono accedere al beneficio se possiedono un’unità operativa registrata in una delle regioni suddette e ottengono il codice autorizzazione “0L” dall’INPS.

Misura dell’Esonero

L’agevolazione prevede una riduzione progressivamente decrescente dei contributi previdenziali per ogni lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre dell’anno precedente:

  • 2025: 25% dei contributi, massimo 145 euro/mese.
  • 2026: 20% dei contributi, massimo 125 euro/mese.
  • 2027: 20% dei contributi, massimo 125 euro/mese.
  • 2028: 20% dei contributi, massimo 100 euro/mese.
  • 2029: 15% dei contributi, massimo 75 euro/mese.

La misura non è applicabile alle nuove assunzioni successive al 31 dicembre dell’anno precedente.

Condizioni per la Fruizione

Per beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono:

  1. Essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
  2. Rispettare la normativa sul lavoro e gli obblighi contrattuali collettivi.
  3. Non avere inadempienze nell’assunzione di lavoratori disabili (L. n. 68/1999).
  4. Garantire che il lavoratore operi effettivamente in una sede aziendale del Mezzogiorno.

Sono esclusi i lavoratori intermittenti e quelli assunti tramite apprendistato.

Compatibilità con Altri Incentivi

L’agevolazione è cumulabile con altre misure di decontribuzione, entro il limite della contribuzione previdenziale dovuta, ma non è compatibile con:

  • Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES (DL n. 60/2024).
  • Sgravi per assunzioni di percettori di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Può invece essere parzialmente cumulata con:

  • Incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi.
  • Incentivi per l’assunzione di disabili o beneficiari di NASpI.