L’INPS, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, che ha prorogato l’applicabilità della c.d. Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, illustra l’ambito di applicazione della citata misura.

Con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la deroga vale solo per i rapporti di lavoro instaurati nel Mezzogiorno entro il 30 giugno 2024. L’agevolazione non potrà quindi essere applicata per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2024.

Qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Ricordiamo che, la decontribuzione Sud, è uno sgravio contributivo pari al 30% per le aziende del Sud Italia con sede nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Come previsto dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:

  • 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Inoltre, viene confermato che la misura non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.