L’INPS, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, fornisce le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud.
L’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
– al 30% fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Le Regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Sono esclusi, a prescindere dalla loro collocazione, i datori di lavoro del settore agricolo e i rapporti di lavoro domestico.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.