Il pacchetto lavoro contenuto nel decreto Agosto pubblicato in Gazzetta il 14 agosto ed entrato in vigore il 15 agosto 2020 prevede una serie di misure volte a sostenere imprese e professionisti e a tutelare occupazione e reddito.
Ricordiamo che, per la piena operatività delle misure contenute del decreto Agosto, sarà necessario attendere gli appositi decreti ministeriali e le circolari dell’Inps. Solo allora saremo in grado di conoscere nel dettaglio le condizioni e i requisiti di accesso ai benefici e agli incentivi contenuto nel provvedimento.
Vediamo quali sono le principali misure che interessano il lavoro.
CASSA INTEGRAZIONE (ART.1)
Arrivano altre 18 settimane di cassa integrazione che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Le prime 9 settimane sono a totale carico dello Stato, come le precedenti 18 già previste dai decreti Cura Italia e Rilancio, quindi senza costi per le imprese.
Le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione prevedono invece un regime differente, legato alla perdita di fatturato.
- Le aziende che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e le aziende che hanno registrato una perdita di fatturato di almeno il 20% (primo semestre 2020 su primo semestre 2019) possono accedere alla cassa integrazione senza oneri aggiuntivi (come le prime nove settimane).
- Se il calo di fatturato è inferiore al 20%, le aziende sono tenute a versare un contributo addizionale pari al 9% dello stipendio che sarebbe spettato al lavoratore se non fosse stato collocato in cassa integrazione.
- Se l’impresa non ha avuto alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale sale al 18% .
ATTENZIONE: LE SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE GIA’ RICHIESTE E AUTORIZZATE IN PRECEDENZA – SE COLLOCATE, ANCHE PARZIALMENTE, IN PERIODI SUCCESSIVI AL 12 LUGLIO 2020 – VANNO SCALATE DALLE PRIME NOVE SETTIMANE DEL DECRETO AGOSTO
SGRAVI ALLE AZIENDE CHE RINUNCIANO ALLA CIG (ART. 3)
Ai datori di lavoro privati che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, della cassa integrazione previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio e che non richiedono i nuovi trattamenti cig è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi INPS per 4 mesi da fruire entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero riguarda solo i contributi inps a carico dell’azienda e non anche i premi Inail.
Chi beneficia di questo esonero non può licenziare.
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (ART.14)
Il divieto di licenziamento per motivi economici, in scadenza al 17 agosto, si allunga ancora.
Il Governo prevede un meccanismo, in parte “mobile”, ma con delle eccezioni. In pratica, non si potrà licenziare finché si utilizza la Cig Covid-19 o lo sgravio contributivo per chi rinuncia alla cassa integrazione.
Si potrà invece licenziare in caso di cessazione o fallimento dell’attività e in caso di accordo collettivo aziendale con risoluzione incentivata del rapporto di lavoro.
SGRAVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 6)
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e lavoratori domestici) è riconosciuto l’esonero totale dei contributi inps a carico per un periodo massimo di sei mesi nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato su base mensile.
Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’incentivo è riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine successivamente al 15 agosto 2020.
SGRAVI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL TURISMO (ART. 7)
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo è riconosciuto l’esonero totale dei contributi inps a carico dell’azienda per un periodo massimo di tre mesi decorrenti nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato su base mensile.
SGRAVI PER IL SUD (ART. 27)
Viene introdotto uno sgravio del 30% sui contributi inps per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione.
Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi.
Per lo stesso dovrà attendersi l’autorizzazione della Commissione Europea.
FONDO NUOVE COMPETENZE (ART. 4)
Ulteriormente finanziato il Fondo Nuove Competenze introdotto dal decreto Rilancio. Le aziende possono stipulare accordi aziendali con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale (oppure con le loro rappresentanze sindacali operative in azienda) per realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Ad oggi non sono ancora noti i meccanismi di funzionamento del Fondo e siamo in attesa del decreto di attuazione.
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