Il primo passaggio parlamentare del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) non risparmia novità e colpi di scena. Infatti, la Camera ha approvato, in prima lettura, il testo di un decreto (che quindi ora passa al Senato) ricco di modifiche e integrazioni.
Proviamo a tracciare un quadro di sintesi delle principali novità rispetto al testo originario del decreto.
Modello 730
Cambia la tempistica di presentazione della dichiarazione, ma con effetto dal 1° gennaio 2021; infatti i soggetti interessati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8per mille:
a) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
Novità anche per le certificazioni uniche: vanno consegnate al Fisco entro il 16 marzo (una settimana in più rispetto all’attuale termine del 7 marzo).
Era stata approvata un’altra modifica, relativa all’allargamento della platea degli aventi diritto a presentare la dichiarazione con il modello 730 a determinate tipologie di lavoro autonomo, ma su questo punto c’è stata la marcia indietro, per cui continuano a presentare il 730 solo i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Ritenute su Appalti
Altro capitolo su cui sono intervenute parecchie novità quello sugli appalti.
Volendo sintetizzare, in base alla nuova formulazione:
– viene fissato un limite per applicare la disposizione: si fa riferimento a opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
– al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di pagamento delle ritenute (che vanno versate senza possibilità di compensazione);
– in caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari alle ritenute non versate comunicando ciò entro novanta giorni all’Agenzia delle entrate;
– in caso di violazione delle nuove disposizioni, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento senza compensazione.
Rimborsi e compensazioni. Sanzione scarto modello F24 ridotta
È la lotta all’evasione il tema centrale del Decreto Fiscale 2020 e all’interno del testo ufficiale e definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono contenute importanti novità anche sul tema delle compensazioni fiscali.
I nuovi limiti introdotti dal DL Fiscale 2020 non sono stati rivisti in Commissione e, su questo punto, l’articolo 3 prevede due fondamentali novità:
- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
- obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio per i rimborsi da modello 730 e per il bonus Renzi 80 euro).
Rottamazione: tolleranza fino al 9 dicembre
Ricordiamo infine, fra le norme del
decreto fiscale già in vigore, la riapertura dei termini per
rottamazione ter e
saldo e stralcio fino al 30 novembre: riguarda esclusivamente coloro che avevano aderito ai due provvedimenti di pace fiscale senza poi versare la prima o unica rata entro il 31 luglio, e prevede la possibilità di sanare la situazione entro il 30 novembre. In realtà, lo ricordiamo, visto che la scadenza cade di sabato e ci sono cinque giorni di tolleranza in più, è possibile aderire fino a lunedì 9 dicembre.
Limiti all’uso del contante
Si abbassano i limiti all’utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, si passa da 3.000 a 2.000 euro, mentre dal 2022 il limite è fissato a 1.000 euro. La sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.