Dopo il decreto Cura Italia, il decreto Rilancio e il decreto Agosto è la volta del decreto Ristori, il nuovo provvedimento del Governo teso, almeno nelle intenzioni, alla tutela della salute e al sostegno dei lavoratori e dei settori produttivi maggiormente penalizzati della recrudescenza dell’epidemia COVID-19 alla quale abbiamo assistito negli ultimi giorni. Vediamo quali sono le novità in materia di lavoro.
Proroga della cassa integrazione
Sono previste altre 6 settimane di cassa integrazione connesse all’emergenza COVID-19, da usufruire nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione.
Come per il decreto Agosto, è prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.
Il ricorso all’ammortizzatore sociale resta gratuito per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e anche per le imprese appartenenti ai settori produttivi interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche.
Esonero contributi previdenziali
A sostegno dell’imprenditoria, il decreto Ristori prevede lo stop ai versamenti previdenziali a carico dei datori di lavoro per quelle imprese che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa del Covid-19, con esclusione del settore agricolo per il quale sono previste altre misure. L’esonero contributivo dura 4 mesi al massimo, è fruibile entro e non oltre il mese di maggio 2021 ed è graduato sulla base della perdita di fatturato:
- fino al 50% per le imprese che hanno avuto una riduzione inferiore al 20%;
- fino al 100% per le imprese con riduzione pari o superiore al 20%.
L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
La misura prevista dal disposto normativo di prossima pubblicazione si aggiunge a quella già prevista dal decreto Agosto fino al 31 gennaio 2021.
È data la possibilità ai datori di lavoro privati, che decidono di fruire dell’esonero di cui al decreto Agosto, di poter rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere alla cassa integrazione di cui al decreto Ristori (dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021).
Divieto di licenziamento
Fino al 31 gennaio 2021 opera il divieto per il datore di lavoro di intimare licenziamenti per motivi economici (recesso per giustificato motivo oggettivo).
Precluso inoltre l’avvio di procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 mentre restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Si potrà invece licenziare in caso di cessazione o fallimento dell’attività e in caso di accordo collettivo aziendale con risoluzione incentivata del rapporto di lavoro.
Sospensione dei contributi di novembre 2020
Per i datori di lavoro privati interessati dalle restrizioni delle attività di cui al DPCM del 24 ottobre 2020 sono sospesi i termini di versamento dei contributi Inps e Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
Il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi sospesi è effettuato, senza applicazione di sanzioni, entro il 16 marzo 2021 in un’unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Indennità Una Tantum
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto in questione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.
La medesima indennità una tantum da 1.000 euro viene prevista anche per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto almeno 30 giornate di effettivo lavoro nel periodo sopra indicato.
L’indennità una tantum vale anche per venditori porta a porta, iscritti alla gestione separata Inps e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e ai prestatori d’opera occasionale, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, iscritti alla gestione separata Inps alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.
Ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. La stessa una tantum viene erogata anche ai lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nello stesso periodo, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Esonero contributi filiera agricola e della pesca
Al fine di contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19 e di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, si prevede l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro delle predette filiere per il mese di novembre 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Lo stesso esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
Reddito di emergenza
È prevista la reintroduzione per il mese di novembre e dicembre del Reddito di emergenza che può arrivare fino a 800 euro per coloro che ne erano già percettori.
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