Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73 ((c.d. “Decreto Sostegni bis”) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.

Contributi a fondo perduto e la liquidità per le imprese

l decreto legge ha previsto un pacchetto di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 15,4 miliardi. In particolare:
  • – 8.000 milioni di euro per l’anno 2021 sono stanziati per gli indennizzi automatici corrisposti dall’Agenzia delle Entrate;
  • – 3,4 miliardi di euro per gli indennizzi alternativi che spettato a chi avrà subito un calo di fatturato tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020,
  • – 4 miliardi di euro per gli indennizzi a conguaglio calcolati sul risultato d’esercizio.

È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021. I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi.

Tra gli interventi è stata prevista l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’efficacia della Garanzia Italia SACE e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI.

Cartelle esattoriali

Prorogato per altri due mesi lo stop per le cartelle esattoriali, la riscossione potrà ripartire dal 1° luglio. Resteranno validi, però, gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall’Agenzia della Riscossione tra il 1° maggio e l’entrata in vigore del decreto.

Credito d’imposta per affitti d’azienda

Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
  • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).

Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.

Bonus sanificazione e DPI

In parallelo al bonus affitti, il decreto Sostegni bis reintroduce il bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La percentuale spettante scende però al 30 per cento, e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Bonus stagionali, turismo e sport

Come già preventivato, parte dei 40 miliardi del decreto Sostegni bis sono destinati all’introduzione di nuovi bonus per le categorie di lavoratori più colpiti dalla crisi e dalle restrizioni.

Si tratta in particolare dei lavoratori stagionali e del turismo, per i quali per i mesi di giugno e luglio 2021 viene previsto un nuovo bonus pari a 1.600 euro.

Nuovi aiuti in arrivo anche per i lavoratori del settore sportivo. L’importo dell’assegno, da ricevere in un’unica soluzione, sarà par ad una somma che varia da un minimo di 540 ad un massimo di 1.600 euro, calcolata in base all’ammontare dei compensi percepiti nel 2019.

Proroga REM per due mensilità, fuori gli ex Naspi

Il decreto Sostegni bis proroga il reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, secondo i requisiti e gli importi già previsti dal prima decreto Sostegni, ad eccezione del reddito familiare che dovrà essere valutato per il mese di aprile 2021.

Restano fuori dalla proroga i lavoratori ex percettori della Naspi. Non è confermata la proroga del reddito di emergenza per i titolari di assegno di disoccupazione scaduto.

Blocco licenziamenti 

Il Decreto Sostegni-bis prevede in buona sostanza che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla cassa integrazione covid-19 non saranno più soggette a divieto. Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo luglio, senza addizionali fino al 31 dicembre 2021 con l’impegno di non procedere con licenziamenti. Il divieto di licenziamento seguirà quindi le seguenti scadenze: fino al 30 giugno 2021 il divieto resta generalizzato. Datori di lavoro destinatari dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà o della Cassa Integrazione in deroga : il divieto opera fino al 31 ottobre 2021. Datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali di cui al decreto Sostegni-bis il divieto opera per la durata di fruizione di tali trattamenti entro il 31 dicembre 2021.

Contratto di rioccupazione 

Arriva il contratto di rioccupazione fino al 31 ottobre 2021. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.