Con la nota n. 579/2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) spiega la procedura da seguire con riferimento alle dimissioni e alla risoluzione del rapporto di lavoro in base alla L. n. 203/2024.

Oggetto della Nota

La circolare fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dall’art. 19 della L. n. 203/2024, che modifica l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Principali Novità

  1. Assenza ingiustificata e risoluzione del rapporto
    • Se un lavoratore risulta assente ingiustificato oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in assenza di una previsione specifica, oltre 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
    • Il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria delle dimissioni volontarie.
    • Di contro, questa automatica risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare la motivazione della sua assenza per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro.
  2. Obblighi del Datore di Lavoro
    • La comunicazione all’INL non è obbligatoria in tutti i casi di assenza ma solo se il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ai fini della risoluzione del rapporto.
    • La comunicazione, redatta sul modello standard allegata alla nota n.579/2025, deve essere effettuata tramite PEC e contenere tutti i dati anagrafici e di contatto del lavoratore.
  3. Verifica della Comunicazione da parte dell’INL
    • L’Ispettorato potrà verificare la veridicità della comunicazione contattando il lavoratore o altri soggetti (colleghi, testimoni).
    • L’indagine deve essere svolta rapidamente e concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
  4. Effetto della Risoluzione e Prova Contraria
    • Se la comunicazione del datore di lavoro è confermata, il rapporto si considera risolto per dimissioni del lavoratore.
    • Il lavoratore può impedire la risoluzione solo provando che era impossibilitato a comunicare le ragioni della sua assenza (es. ricovero ospedaliero).
    • Se l’INL accerta che la comunicazione del datore di lavoro non è veritiera, la risoluzione sarà considerata inefficace e il rapporto potrà essere ricostituito.
    • Se il lavoratore non giustifica l’assenza e non prova l’impossibilità di comunicare, la risoluzione del rapporto sarà definitiva.
    • Anche in caso di cessazione, l’INL informerà il lavoratore di eventuali diritti correlati, come la possibilità di rivendicare una giusta causa per le dimissioni.

La circolare precisa, infine,che saranno fornite ulteriori indicazioni in base alle future valutazioni delle casistiche riscontrate. L’INL sottolinea l’importanza della tempestività nelle comunicazioni e nelle verifiche per garantire la corretta applicazione della normativa.

INL_nota_579_2025 dimissioni

Modello-comunicazione-art.-26-comma-7-bis-D.Lgs_.-n.-151-2015