Il 13 maggio scorso il Consiglio dei ministri ha varato il testo definitivo del Decreto Rilancio, ideato per affrontare le prossime fasi di emergenza COVID-19. Si tratta di un provvedimento molto copioso che comprende tutta una serie di misure volte a supportare le imprese e le famiglie, duramente provate dal lungo periodo di lockdown.
Vi proponiamo una sintesi delle misure più importanti che interessano imprese e lavoratori in materia di lavoro e previdenza.
Contributo a fondo perduto alle imprese
Previsto un contributo a fondo perduto in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 31 marzo 2020. Sono esclusi dalla misura i professionisti (anche senza Cassa) ed i lavoratori dello spettacolo, che hanno percepito il Bonus di 600 euro.
Per accedere al contributo, i ricavi ed i compensi non devono aver superato 5 milioni di euro nel 2019 ed è richiesto, quale condizione di accessibilità, che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato (o dei corrispettivi) ai soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2018 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:
- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 ma non a un milione di euro nel 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel 2019.
Viene comunque garantito, in presenza dei presupposti richiesti, un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche che sale a 2.000 per i soggetti diversi.
Il contributo è esentasse e richiede una preventiva richiesta da presentarsi, anche tramite intermediario, all’Agenzia delle Entrate. L’erogazione avverrà mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa o al lavoratore autonomo richiedente.
Divieto di licenziamento
Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni (dal 17 marzo) a cinque mesi. Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso.
I licenziamenti intimati per motivo oggettivo, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo, potranno essere revocati a condizione che contestualmente faccia richiesta di intervento CIG.
Congedo familiare 50% e Voucher baby sitting
Il periodo di congedo retribuito al 50% viene esteso al 31 luglio ed i giorni disponibili salgono da 15 a 30. Il congedo senza retribuzione è concesso per in nuclei familiari con figli di età inferiore a 16 anni.
Il bonus baby sitting può essere frazionato in più bonus nel limite di 1.200 euro complessivi e, in alternativa al servizio di baby sitting, il bonus potrà essere utilizzato per l’iscrizione dei figli ai centri estivi, servizi integrati per l’infanzia, servizi socioeducativi per la prima infanzia (quest’ultimo è incompatibile con il bonus asili nido).
Per i lavoratori del settore sanitario il bonus baby sitting passa da 1.000 a 2.000 euro.
Bonus 600 euro e altri bonus a determinate categorie di lavoratori
- Professionisti (senza cassa) e Collaboratori coordinati e continuativi. Confermato il bonus di 600 euro anche per il mese aprile, da riconoscersi in modo automatico dall’Inps.
Per il mese di maggio, il bonus per i professionisti (senza cassa) sale a mille euro ma a condizione che si sia registrata una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019, da dichiararsi con autocertificazione nella domanda che dovrà essere presentata.
Il reddito deve essere determinato per cassa (ricavi e compensi effettivamente percepiti nel periodo – le spese effettivamente sostenute nello stesso periodo + comprese le quote di ammortamento). Per i Collaboratori, invece, il bonus di maggio è elevato a mille euro a condizione che il rapporto di collaborazione risulti cessato alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. - Indennità per i lavoratori autonomi (artigiani commercianti, coltivatori diretti e Iap). Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.
- Indennità per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps. Per maggio il bonus passa a mille euro. La stessa indennità spetta anche ai lavoratori somministrati del settore turistico che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
- Indennità per lavoratori agricoli. Bonus di 500 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.
- Bonus per i lavoratori dello spettacolo. Bonus per aprile e maggio di 600 euro, erogato in modo automatico dall’Inps. Viene introdotta la condizione di non titolarità di rapporto di lavoro dipendente o pensione alla data di entrata in vigore del Decreto legge.
Il bonus viene esteso per aprile e maggio anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro. Per questi ultimi sarà necessario presentare la domanda. - Altre categorie (si veda in tal senso l’anticipazione del D.M. interministeriale del 30 aprile). Bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che rispettano queste caratteristiche:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5mila e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata ma non ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- b) titolari di pensione.
I bonus sono incompatibili fino a concorrenza con il Reddito di cittadinanza.
Percettori di Naspi e Dis.Coll.
Nel caso in cui i due ammortizzatori sociali si interrompono tra il 1° marzo ed il 30 aprile, quest’ultimi si intendono prorogati di altri due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il beneficiario non percepisca uno dei bonus già previsti dal Decreto legge 18/20 (Decreto Cura Italia) o uno dei nuovi previsti dal Decreto Rilancio.
L’importo per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell’ultima mensilità della prestazione.
Bonus 500 euro per colf e badanti
Previsto un bonus di 500 euro per aprile e maggio – da erogarsi in unica soluzione previa domanda all’Inps, anche per il tramite degli enti di Patronati – ai lavoratori domestici non conviventi che hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
Il bonus non è cumulabile con gli altri bonus, con il Reddito di cittadinanza (fino a concorrenza) e con il Reddito di emergenza. Non spetta, inoltre, ai titolari di pensione, eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità, ed ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Contratti a tempo determinato
È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni previste (causale).
Emersione di rapporti di lavoro (manodopera agricoltura, colf, badanti)
I datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o cittadini stranieri.
I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020. In alternativa, devono aver soggiornato in Italia prima della suddetta data, comprovato con la dichiarazione di presenza resa alle autorità frontaliere o al questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni dall’ingresso. In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’ 8 marzo 2020.
Per le medesime finalità, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta.
I richiedenti devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori dell’agricoltura, pesca, assistenza alla persona, lavoro domestico antecedentemente al 31 ottobre 2019. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato in alternativa alla documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori qui sotto riportati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La richiesta deve essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio secondo modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale e deve riportare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione. L’istanza deve essere presentata presso:
- a) l’INPS, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato UE;
- b) lo Sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.
In attesa di definizione della richiesta, è consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nell’ ipotesi di lavoratore straniero senza permesso di soggiorno, l’attività di lavoro può essere svolta esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato la richiesta.
Per accedere alla procedura di emersione è richiesto il pagamento di un contributo forfettario di 400 euro per ogni lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno; il contributo scende a 160 euro in caso di lavoratori con permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre 2019. Il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento di un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con specifico decreto.
Non possono accedere alla sanatoria i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione. Non sono ammessi alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione o che Risultano condannati per delitti contro la libertà personale, per reati inerenti gli stupefacenti o per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, e nei confronti dei lavoratori regolarizzati per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale.
Una volta ammessa la richiesta ed acquisito il parere della Questura e dell’Ispettorato del lavoro, lo Sportello unico per l’immigrazione convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.
All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare nel territorio italiano fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui sopra, di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di iscriversi nel registro dei disoccupati presso il Centro per l’impiego.
Lavoro in agricoltura
I percettori di ammortizzatori sociali (ad esempio Cig, Naspi o Reddito di cittadinanza) possono stipulare con un datore di lavoro agricolo, contratti a termine di 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza perdita dei diritti collegati agli ammortizzatori sociali citati, nel limite di 2.000 euro.
Smart working
Fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità smart working anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e fermi restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge n. 81/2017.
I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero.
Cassa integrazione ordinaria
La CIGO (con causale Covid 19) può avere una durata massima di 9 settimane fruibili per il periodo 23 febbraio/31 agosto, incrementate di ulteriori 5 settimane nello stesso periodo, a condizione che i datori di lavoro abbiano esaurito le prime 9 settimane disponibili. Sono previste ulteriori 4 settimane da fruire nel periodo 1° settembre/31 ottobre ma condizionate alla disponibilità di fondi.
Per il comparto del turismo e dello spettacolo, le ulteriori 4 settimane sono fruibili anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020. Ai beneficiari spetta l’assegno per il nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. La richiesta di intervento deve essere preceduta dall’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello di comunicazione preventiva.
La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o la riduzione dell’attività. In caso di presentazione tardiva, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Il 31 maggio è il termine di presentazione delle domande riferite ai periodi di sospensione e/o riduzione dell’attività, che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio/30 aprile.
Il trattamento di Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA) riconducibile all’emergenza COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per un periodo massimo di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre e comunque con termine del periodo il 31 dicembre 2020 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio/30 aprile, è il 31 maggio.
I lavoratori dipendenti di aziende agricola ai quali non si applica la CISOA, possono beneficiare della Cassa integrazione salariale in deroga. I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, alla data del 25 marzo (prima era il 23 febbraio).
Cassa integrazione in deroga (CIGD)
Può avere una durata massima di 9 settimane fruibili per il periodo 23 febbraio/31 agosto, incrementate di ulteriori 5 settimane nello stesso periodo per i datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane.
È altresì riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane per il periodo 1° settembre/31 ottobre, richiesto e gestito direttamente dall’Inps. L’accordo in sede sindacale è necessario, verificato il numero di dipendenti, anche per le aziende che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria.
Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Inps i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. I datori di lavoro con unità produttive site in più regioni, possono effettuare il pagamento diretto delle integrazioni salariali spettanti, che verrà rimborsato dall’Inps o conguagliato con i contributi previdenziali dovuti.
Dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, i periodi di CIGD successivi alle prime 9 settimane riconosciute dalle regioni, vengono concessi, a domanda, dall’Inps. I datori di lavoro inviano la domanda telematica all’Istituto con la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Fatta salva la disponibilità dei fondi, l’Inps provvede all’erogazione delle prestazioni richieste.
Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni, il trattamento in commento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. La domanda può essere trasmessa decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge, alla sede Inps territorialmente competente ed entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.
Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps, trasmette la domanda entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione e/o riduzione dell’attività, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con modalità che verranno indicate dall’Inps.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’Inps dispone l’anticipazione di pagamento, determinata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. Il conguaglio con quanto effettivamente spettante al lavoratore avverrà al completamento dei dati necessari da parte del datore di lavoro. L’invio dei dati dovrà avvenire entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipo.
Per i periodi di sospensione/riduzione dell’attività che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio/30 aprile è già autorizzate dalle regioni, i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge.
Il trattamento di anticipazione è corrisposto ai soli dipendenti in forza al 25 marzo.
Reddito di emergenza (REM)
Il reddito di emergenza spetta ai nuclei familiari che, cumulativamente ed al momento della domanda, rispettano i seguenti requisiti:
- a) il richiedente è residente in Italia;
- b) il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, è inferiore ad una soglia pari all’ammontare del REM;
- c) il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentati di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- d) un valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro.
Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito uno dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia (DL 18/20) e non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda sono:
- a) titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie del REM;
- c) essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero misure aventi finalità analoghe (Pensione di Cittadinanza).
Per l’individuazione del nucleo familiare, così come per la determinazione del reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 (secondo il principio di cassa) e del patrimonio mobiliare, si fa riferimento alla disciplina ISEE .
La quota di REM è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione del RDC, fino ad un massimo di 2 (800 euro), oppure fino ad un massimo di 2,1 qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, e coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Se nel nucleo familiare sono presenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza non ne tiene di conto.
Sospensione dei versamenti tributari e previdenziali
Slitta al 16 settembre il termine per la ripresa dei versamenti sospesi di aprile e maggio in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo ed Enti non commerciali, con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019.
Per i soggetti con ricavi e compensi superiore a 50 milioni di euro, la riduzione del fatturato deve essere pari almeno al 50% del fatturato. Lo slittamento dei termini interessa altresì i soggetti che hanno intrapreso una delle precedenti attività successivamente al 31 marzo 2019.
La sospensione riguarda:
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- l’Iva;
- i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi Inail.
Gli importi sospesi possono essere versati anche in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima ha scadenza il 16 settembre.
I soggetti che nel 2019 non hanno avuto ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e che hanno percepito ricavi e compensi tra il 17 marzo ed il 31 maggio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, e che su opzione non hanno fatto assoggettare a ritenuta d’acconto gli stessi ricavi o compensi, dovranno versare le medesime ritenute alle stesse scadenze sopra riportate (era il 31 luglio).
La stessa scadenza (prima era il 31 maggio), modalità e competenze si applicano anche alle attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria (vedi agriturismo), per i termini relativi a:
- versamenti delle ritenute alla fonte;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, i cui termini ordinari sono compresi dal 2 marzo al 30 aprile;
- l’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
Proroga al 16 settembre anche dei versamenti sospesi per il periodo 8/31 marzo, per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, relativi a:
- ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale quali sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali, e premi Inail.
Bonus Renzi
Il bonus di 80 euro (c.d. “Bonus Renzi”) e riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria per la quale il datore di lavoro abbia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (come la cassa integrazione, la cig in deroga, il Fis).
Per la determinazione dell’importo spettante, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, il datore di lavoro deve prendere la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. Quanto spettante deve essere erogato al lavoratore a partire dalla prima retribuzione utile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Sospensioni dei pignoramenti
Sono sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto legge dall’AdR ed aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, di altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione.
Fino alla stessa data le predette somme non sono sottoposte al “vincolo di indisponibilità” ed il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
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