Dallo scorso 7 gennaio 2020 è possibile presentare le domande di disoccupazione agricola e le domande di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori agricoli di competenza dell’anno 2019.
A comunicarlo è il nostro maggiore istituto previdenziale con il Messaggio n. 162/2020.
Il termine ultimo per la presentazione scade il prossimo 31 marzo. Le domande presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Per ottenere l’indennità e/o l’assegno, il lavoratore agricolo sarà tenuto a presentare la domanda online mediante il sito www.inps.it, utilizzando lo SPID almeno di Livello 2 oppure il PIN dispositivo o, ancora, il CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa potrà rivolgersi agli enti di patronato o utilizzare il Contact Center.
Con le stesse modalità e per le medesime tipologie di lavoratori che hanno diritto alla disoccupazione agricola è possibile richiedere anche l’assegno per il nucleo familiare da determinarsi sulla base degli scaglioni di reddito attualmente vigenti.
L’indennità spetta agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che hanno lavorato per una parte dell’anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti purché abbiano integrato fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari.
Per accedere alla prestazione è richiesta l’ iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli (OTD) o avere svolto attività di OTI nell’anno di competenza, due anni di anzianità assicurativa ed almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola prevalente nel biennio solare precedente la domanda. Ai fini della maturazione del requisito dei 102 contributi richiesti concorrono anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità o di congedo parentale.
L’indennità di disoccupazione agricola spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel settore agricolo – ed eventualmente non agricolo – nei limiti di 365 giornate ed è pari al 40% del salario convenzionale o, in alternativa, sul salario effettivo, qualora superiore a quello convenzionale. Per gli OTI l’importo riconosciuto è pari al 30% della retribuzione effettiva.
Solo per gli OTD, è prevista una detrazione del 9% dovuto a titolo di contributo di solidarietà per ogni giorno di indennizzo e per un numero massimo di 150 giorni.
L’indennità è erogata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione secondo le modalità indicate dal lavoratore nella domanda.
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