Con il messaggio 1281 del 20 marzo 2020 l’Inps ha illustrato le misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese previste dal decreto “Cura Italia” varato dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e le relative modalità di accesso e fruibilità, le cui procedure telematiche per inviare le domande saranno presto disponibili.

CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Beneficiari: genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori Iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps, lavoratori dipendenti pubblici.

I predetti congedi e permessi non sono fruibili se:

  • l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
  • se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Beneficiari: lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti pubblici.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Il decreto “Cura Italia” ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta: 

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo;
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Beneficiari: lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi (iscritti e non all’Inps), lavoratori dipendenti pubblici.

 Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
  • se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile). Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.