Con il messaggio 1281 del 20 marzo 2020 l’Inps ha illustrato le misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese previste dal decreto “Cura Italia” varato dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e le relative modalità di accesso e fruibilità, le cui procedure telematiche per inviare le domande saranno presto disponibili.
CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
Beneficiari: genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori Iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps, lavoratori dipendenti pubblici.
I predetti congedi e permessi non sono fruibili se:
- l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
- nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Beneficiari: lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti pubblici.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto “Cura Italia” ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Beneficiari: lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi (iscritti e non all’Inps), lavoratori dipendenti pubblici.
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
È possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile). Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
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