Via libera dal primo giugno e sino al prossimo 15 luglio alla sanatoria dei lavoratori irregolari tramite l’INPS.
I datori di lavoro che abbiano in corso alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL “Rilancio”, un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari potranno presentare istanza telematica direttamente all’ Inps per avviare il condono. Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nella Circolare numero 68/2020 con le prime indicazioni sul condono del lavoro nero previsto all’art. 103 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) per quanto riguarda i profili di propria competenza.
Modalità semplificate
Le modalità semplificate di emersione riguardano i soli datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998, che devono regolarizzare un rapporto di lavoro dipendente irregolare con cittadini italiani o comunitari che abbia avuto inizio prima del 19 maggio (data di entrata in vigore del DL 34/2020) e risulti ancora in essere alla data di presentazione della domanda di emersione (quindi nella finestra temporale intercorrente tra il 1° giugno ed il 15 luglio 2020).
I datori di lavoro ammessi
l comma 3 dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
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