L’INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Requisiti
Possono accedere all’esonero contributivo tutte le lavoratrici madri, dipendenti che siano pubblici o privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
L’esonero spetta alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli e il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni e nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.
In tema di requisiti l’istituto specifica che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del secondo (per il 2024) o terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del secondo/terzo figlio (o successivo).
La misura dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, su base mensile.
Quindi, la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese.
Coordinamento con altre agevolazioni
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente, ma è strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della stessa legge di Bilancio, che trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro. La soglia contributiva relativa alle madri lavoratrici ha infatti praticamente lo stesso importo, per cui vanno utilizzate in maniera alternativa.
Obbligo di comunicazione dei CF
Per l’accesso alla misura, le lavoratrici pubbliche e private devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero fornendo il numero e i codici fiscali dei figli, dati che consentono all’istituto le verifiche sulla spettanza del beneficio
I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante secondo le indicazioni specificate nella circolare per le diverse gestioni.
Inps annuncia anche che è in preparazione un nuovo applicativo per consentire alla lavoratrice di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni e sottolinea che l’assenza di comunicazione dei codici fiscali dei figli comporta la revoca del beneficio.