A partire dal 2025, l’esonero contributivo destinato alle lavoratrici madri con due o più figli subisce importanti modifiche, diventando una misura permanente e ampliandone l’ambito di applicazione. La legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), nei commi 219 e 220 dell’articolo 1, stabilisce che il beneficio, inizialmente rivolto alle sole lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, verrà esteso anche alle lavoratrici autonome. Queste ultime, per accedere all’agevolazione, devono percepire redditi da lavoro autonomo, d’impresa (sia in contabilità ordinaria che semplificata) o da partecipazione e non devono aver optato per il regime forfettario.
Di contro l’esonero non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio è rivolto alle madri di almeno due figli che abbiano una retribuzione lorda annua (nel caso delle lavoratrici dipendenti) o un reddito imponibile ai fini previdenziali (per le autonome) non superiore a 40.000 euro. La misura è valida fino al mese in cui il figlio più giovane compie 10 anni; tuttavia, a partire dal 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero verrà esteso fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Durante il 2025 e il 2026, la nuova normativa si affiancherà all’esonero contributivo totale introdotto dalla legge 213/2023, che consente un risparmio fino a un massimo annuo di 3.000 euro. Questo esonero, regolamentato dall’Inps tramite la circolare n. 27/2024, è riservato alle lavoratrici madri dipendenti. Per evitare sovrapposizioni, la legge di Bilancio 2025 prevede che il nuovo beneficio non sia cumulabile con l’esonero totale.
Un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente riguarda la natura dell’agevolazione: l’esonero diventa parziale e soggetto a limiti reddituali. La percentuale di sgravio sarà definita da un decreto interministeriale (Lavoro-Economia) che verrà emanato entro la fine di gennaio 2025 e disciplinerà anche le modalità attuative.
In aggiunta, la legge introduce il “Bonus Sud”, che sostituisce l’agevolazione prevista dalla legge 178/2020, scaduta il 31 dicembre 2024. Questo nuovo incentivo contributivo, valido dal 2025 al 2029, riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e non si applica ai contributi INAIL. L’agevolazione interessa i datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, ed è articolata in due gruppi:
- Microimprese (fino a 250 dipendenti), per le quali l’agevolazione rientra nel regime “de minimis”;
- Imprese più grandi, a condizione che dimostrino, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, per queste aziende, l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea.
Previste alcune esclusioni come, ad esempio, gli apprendisti che non possono beneficiare dell’esonero.
Inoltre, per accedere al beneficio, i datori di lavoro devono rispettare le condizioni previste dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, essere in regola con il DURC e ottemperare agli obblighi di collocamento obbligatorio previsti dalla legge 68/1999.
Non è possibile cumulare il Bonus Sud con altri incentivi, come quelli per l’autoimpiego nei settori strategici o i bonus dedicati ai giovani, alle donne e alla ZES unica, disciplinati dagli articoli 21-24 del DL 60/2024.