L’INPS, con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, fornisce le istruzioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsto dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

L’ammontare dell’esonero è, infatti, pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge n. 178/2020.
In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  •  assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con specifico riferimento alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 306, della legge n. 178/2020, si fa presente che, anche ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dal medesimo articolo ai commi 309 e seguenti.