Con il messaggio 3389/2021 del 07/10/2021, l’Inps illustra le regole che i datori di lavoro devono seguire per la pratica fruizione dell’incentivo contributivo previsto per le assunzioni di under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2021; per quelle eseguite nel 2022, invece, occorrerà attendere il via libera comunitario.

Come noto, l’esonero ammonta al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari ad euro 6.000,00 su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile.

Per le regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) il periodo generalmente previsto di 36 mesi è innalzato a 48 mesi.

Esonero assunzioni giovani 2021 

L’esonero 2021 per le assunzioni agevolate di giovani fino a 36 anni è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati,  imprenditori e non, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, esclusa la Pubblica Amministrazione e le imprese del settore finanziario. Analogamente, la misura in trattazione non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Compatibilità con altri incentivi assunzioni

I datori di lavoro possono sommare il nuovo sgravio (per le trasformazioni a tempo indeterminato) con il precedente incentivo per assunzioni a termine (legge n. 92/2012). Di contro, l’esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con:

  •  incentivo assunzione over 50 o di donne disoccupate (articolo 4, commi 8-11, legge 92/2012),
  •  incentivo assunzione donne svantaggiate (articolo 1, commi 16-19, legge 178/2020),
  •  Decontribuzione Sud (articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021).