L’INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Da segnalare  quest’anno la novità dell’aumento dell’aliquota  a carico dei professionisti  pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023.

Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi,  iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo è finalizzato a finanziare la nuova indennità straordinaria introdotta dalle legge di bilancio 2021  “ISCRO“: indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

Di seguito un riepilogo complessivo sulle aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021

Collaboratori e figure assimilate

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
    • 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
    • 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
    • 24% 

Professionisti

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
    • 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
    • 24%