L’INPS, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Aliquote contributive 2020
- Collaboratori e figure assimilate: 34,23%, che si ottiene sommando il 33% di IVS (contributo base per invalidità, vecchiaia e superstiti) e le due aliquote aggiuntive dello 0,72 e 0,51%; per i collaboratori che non hanno la Dis-coll, l’aliquota resta al 33,72% (perché non pagano lo 0,51% di contributo aggiuntivo per l’indennità di disoccupazione).
- Collaboratori titolari di pensione o tutela pensionistica obbligatoria: 24%.
- Professionisti: se non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie pagano un’aliquota del 25,72% (25% IVS + 0,72%), se hanno già pensione o altra forma obbligatoria pagano il 24%.
Il massimale di reddito per l’anno 2020 passa da 102.543,00 euro a 103.055,00 euro.
Il minimale di reddito per l’anno 2019 passa da 15.878,00 euro a 15.953,00 euro.
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