Il Decreto Legge n. 7/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal DL n. 3/2021.
Di seguito vengono riepilogate le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 7/2021.
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Il “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha differito al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”.
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