Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 sono state pubblicate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
Il provvedimento, in vigore da oggi e sino al 24 novembre 2020, sostituisce il precedente DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal successivo DPCM del 18 ottobre 2020.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si dispone la differenziazione dell’orario di ingresso del personale. Confermate sia le previsioni in merito allo svolgimento delle riunioni a distanza sia al ricorso al lavoro agile (smart working), con modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero per la pubblica amministrazione.
Analogamente, anche nel settore privato, dopo aver ribadito le precedenti disposizioni in ordine al ricorso al lavoro agile, si raccomanda la differenziazione dell’orario di ingresso del personale.
Confermata la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali a eccezione di quelle eseguite con modalità a distanza.
Ferma restando la ripresa in presenza dell’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, il Decreto dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, oltre a modulare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso turni pomeridiani, incrementino il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75%. Confermate le disposizioni del precedente DPCM in relazione alle Università, rispetto alle quali si prevede la predisposizione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, sia in presenza che a distanza, in funzione dell’andamento del quadro epidemiologico.
Ulteriori restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione che saranno, infatti, consentite dalle 5:00 sino alle 18:00, con la previsione di un massimo di quattro persone per il consumo al tavolo, salvo che si tratti di conviventi.
Sospese le attività di palestre, piscine, centri termali (fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), sale giochi e scommesse, spettacoli teatrali, concerti e sale cinematografiche anche all’aperto nonché degli impianti sciistici.
Resta ferma la possibilità di disporre la chiusura al pubblico, dopo le 21:00, di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento.
Si segnala, da ultimo, la raccomandazione esplicita a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasposto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
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