Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 32 del 1° maggio 2023, ha dato il via libera a un decreto-legge recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Le misure adottate hanno plurimi obiettivi:

  • contrarre il cuneo fiscale, per la porzione contributiva, verso i dipendenti con redditi annui fino a 35.000 euro lordi;
  • osteggiare la povertà e l’esclusione sociale, in specie per le famiglie dove siano presenti individui fragili, minori o anziani;
  • sostenere politiche attive del lavoro, per garantire adatta formazione a chi non è occupato ma è in grado di svolgere un’attività lavorativa, nonché agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

  • Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
  • Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

 Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile

Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, cioè un’integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano:

  • una persona con disabilità,
  • un minorenne,
  • un ultra-sessantenne.

Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS tramite uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, per aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio in ipotesi di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale.

Inoltre:

  • ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche tramite la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive;
  • per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 % della retribuzione per 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 %, per un periodo massimo di 36 mesi, e con ulteriori incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Contratti a termine

Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a “tempo determinato”, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (incluse proroghe e rinnovi), al fine di consentire un impiego maggiormente flessibile di detta tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • al fine di sostituire ulteriori lavoratori.