Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 41 del 15 ottobre 2021, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

I principali argomenti trattati dal decreto sono i seguenti.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto – la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Inoltre, sempre in ambito lavoro, è stato previsto:

  • rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per COVID-19 alla malattia;
  • congedi parentali per lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni, che possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione da COVID o per la quarantena disposta dalle Autorità competenti;
  • rifinanziamento della Cig COVID-19 per i datori di lavoro  che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19.

 Infine, sono state stabilite anche misure in ambito fiscale, a tutela dei contribuenti in maggiore difficoltà economica:

  • differimento del versamento delle rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio: versamento entro il 30 novembre 2021 delle rate in scadenza nel 2020 e dal 28 febbraio 2021 al 31 luglio 2021;
  • estensione a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, del termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
  • per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

Per maggiori dettagli occorrerà attendere l’operatività del decreto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.