Il testo del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.


Dal 15 ottobre prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, deve essere in possesso del green pass sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le aziende del settore privato.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni: entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare i soggetti incaricati dell’accertamento.

Come per il settore pubblico, l’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nelle aziende private, anche sulla base di contratti esterni. La norma dunque prevede l’obbligo del certificato anche per i lavoratori autonomi che accedono nei luoghi di lavoro ma su questo aspetto si attendono le linee guida.

L’obbligo non si applica in caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

L’obbligo del green pass, inoltre, è esteso anche a colf, badanti, baby sitter e assistenti familiari, sia in caso di lavoro subordinato che per lavoro occasionale registrato tramite il Libretto di Famiglia.

L’obbligo del possesso del green pass è previsto fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.


Il personale che dichiari di non essere in possesso del certificato verde COVID-19 o risulti privo di green pass all’accesso al luogo di lavoro è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde.

Non si tratta dunque di una sospensione, che prevede l’adozione di un provvedimento da comunicare al lavoratore privo di green pass, ma di un’assenza ingiustificata che è semplicemente un fatto di cui l’azienda prende atto, senza necessariamente comunicare alcunché al dipendente.

La privazione della retribuzione è a questo punto una conseguenza automatica dell’assenza ingiustificata.

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

Sarà il  Prefetto, informando  preventivamente  il  Ministro  dell’Interno, ad  assicurare  l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze armate. Al  personale  delle  Forze  armate impiegato è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata,  il  datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione,  comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per  una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.


La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del  QR-code, utilizzando esclusivamente l’app “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso  del  locale,  anche  privo  di  connessione  internet  (l’applicazione  non necessita della connessione).


Il  Certificato per vaccinazione è valido a partire dalla somministrazione  della  prima  dose  e  fino  alla  data  della  seconda  dose. Da quel momento, la certificazione è valida per ulteriori 12 mesi.

Il  Certificato  per  avvenuta  guarigione  è  valido  per  6  mesi  dalla  data  di  fine isolamento.

Il Certificato rilasciato sulla base di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido e di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare.

Il Certificato rilasciato sulla base di un tampone salivare con esito negativo è valido per 48 ore dal tampone.

Il certificato sarà revocato in caso di infezione da Covid-19: la positività al virus,  infatti,  verrà  immediatamente  registrata  nella  banca  dati  e  questo  comporterà l’annullamento del pass.

Il decreto, infine, prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati mentre per quanti sono stati esentati dalla vaccinazione i tamponi saranno gratuiti.

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